Riferimenti Normativi

La Denuncia

Cos’è?

La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa l’Autorità competente.

Può essere presentata in forma orale o scritta e deve contenere l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e, se redatta in forma scritta, deve contenere altresì la sottoscrizione del denunciante o del suo avvocato.

La persona che presenta una denuncia ha diritto ad ottenere attestazione della ricezione.

Chi può presentarla?

La denuncia può essere presentata personalmente da chiunque abbia avuto notizia di un reato, ovvero a mezzo di procuratore speciale.

La denuncia non può essere anonima.

A chi si presenta?

La denuncia può essere presentata al Pubblico Ministero ovvero ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Quando sporgere denuncia?

La denuncia è un atto facoltativo e può pertanto essere presentata in qualsiasi momento. Tuttavia, vi sono dei casi in cui la legge rende la denuncia obbligatoria e ne stabilisce altresì il termine entro il quale deve essere presentata.

Che succede dopo la presentazione della denuncia?

Ricevuta la notizia di reato il Pubblico Ministero la iscrive nel relativo registro custodito presso l’Ufficio, dando quindi avvio al procedimento penale.

LA QUERELA

Cos’è?

La querela è la dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato chiede espressamente all’Autorità che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato, per il quale non si debba comunque procedere d’ufficio.

Può essere fatta oralmente o per iscritto e deve contenere, oltre alla esposizione del fatto–reato, delle notizie sul suo autore e sulle fonti di prova, anche la manifestazione non equivoca della volontà che si punisca penalmente colpevole – la vittima, cioè, non si limita a dare notizia all’Autorità del reato commesso, ma chiede che venga attivato il procedimento penale e che venga punito l’autore del reato.

Nei reati perseguibili a querela della persona offesa, infatti, tale dichiarazione (contenente la volontà di punire il reo) rappresenta condizione di procedibilità, in assenza della quale il procedimento non può essere avviato.

Chi presenta la querela ha diritto ad ottenerne l’attestazione.

Chi può presentarla?

La querela può essere presentata solo dalla persona offesa personalmente ovvero per il tramite di un legale rappresentante, purché con sottoscrizione autenticata.

A chi si presenta?

La querela va fatta al Pubblico Ministero, ovvero ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Eccezionalmente, nei casi di flagranza di delitto, che impongono o consentono l’arresto, la querela può essere fatta anche ad un Agente di Polizia Giudiziaria presente sul luogo. Se deve essere sporta all’estero, va fatta ad un Agente Consolare.

Quando sporgere querela?

Nelle ipotesi di reati non perseguibili di ufficio, la persona vittima del reato che abbia interesse a che lo Stato proceda nei confronti del reo e lo punisca deve presentare la querela a pena di decadenza entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

Nei casi previsti dalla legge (per esempio nei delitti contro la libertà sessuale come per la violenza sessuale e atti sessuali con un minorenne, o negli atti persecutori come nello stalking) il termine è di sei mesi.

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Che succede dopo la presentazione della querela?

Ricevuta la notizia di reato il Pubblico Ministero la iscrive nel relativo registro custodito presso l’Ufficio, dando quindi avvio al procedimento penale.

Nel corso di tale procedimento, la persona offesa dal reato può ritirare la querela, si parla in tal caso di remissione di querela con la quale viene meno la condizione di procedibilità ed il reato si estingue.

Affinché la querela possa essere archiviata, con i conseguenti risultati, è necessario che la remissione venga accettata dal querelato.

N.B. La remissione non è consentita nei casi di violenza sessuale o di atti sessuali con minorenni.

 

L’ESPOSTO

Cos’è?

L’esposto è una segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza di un dissidio tra privati e con essa si richiede a tale Autorità di intervenire per comporre il contrasto.

 

Chi può presentarlo?

L’esposto può essere presentato da parte di uno od entrambi i soggetti coinvolti nel dissidio, i quali abbiano interesse all’intervento dell’Autorità.

 

A chi si presenta?

L’esposto può essere presentato alle Autorità di Pubblica Sicurezza e quindi dovrà essere indirizzato alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato o al Corpo Forestale.

 

Che succede dopo la presentazione dell’esposto?

A seguito dell’esposto, l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale.

Se dai fatti si configura un reato, l’Ufficiale informa l’Autorità Giudiziaria (se il fatto è perseguibile d’ufficio) ovvero può esperire un preventivo componimento della vertenza (ove si tratti di reato perseguibile a querela).

 

REATI RELATIVI A LESIONI, MALTRATTAMENTI, VIOLENZA E STALKING

Omicidio

Fattispecie:

Il codice prevede varie fattispecie di omicidio:

Art. 575 c.p. – Omicidio doloso

Art. 584 c.p. – Omicidio preterintenzionale

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Art. 579 c.p. – Omicidio del consenziente

Art. 580 c.p. – Istigazione al suicidio

La fattispecie consiste nell’aver cagionato la morte di taluno.

A distinguere le varie ipotesi di omicidio è l’elemento psicologico:

– Dolo: vi è la coscienza e la volontà di cagionare la morte di taluno;

– Colpa: l’evento (morte), anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

– Preterintenzione: dall’azione o omissione deriva un evento dannoso (morte) più grave di quello effettivamente voluto dall’agente.

Procedibilità:

DI UFFICIO in tutte le fattispecie.

Art 582 c.p.

“LESIONI PERSONALI DOLOSE”

Fattispecie:

Il reato di lesioni personali si configura quando un soggetto cagioni ad altro una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente (la più recente giurisprudenza qualifica la malattia come un processo patologico acuto o cronico, localizzato o diffuso che implichi una sensibile menomazione funzionale dell’organismo).

Si tratta di un reato doloso pertanto è necessario che il reo abbia volontariamente e consapevolmente cagionato la violenta manomissione dell’altrui persona.

 

Procedibilità:

Il reato è perseguito

– A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA: nel caso di lesioni lievissime (prognosi non superiore a venti giorni – art. 582 comma 2 c.p.)

 DI UFFICIO:

a) quando laprognosi è inferiore a venti giornima le lesioni sono procurate con l’uso di armi o sostanze corrosive o venefiche, ovvero in occasione di maltrattamenti, violenza sessuale o atti sessuali, ovvero nei confronti della vittima di stalking;

b) nel caso di lesioni lievi (prognosi superiore a venti giorni– art. 582 comma 1 c.p.);

c) nel caso di lesioni gravi ai sensi dell’art. 583, comma 1 c.p.(la norma qualifica come grave la lesione nei seguenti casi: *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, *una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, *se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo, *se la persona offesa è una donna incinta, *dal fatto deriva l’acceleramento del parto);

d) nel caso di lesioni gravissime (ai sensi dell’art. 583 comma 2 c.p. – la disposizione definisce gravissima la lesione nei seguenti casi: *se dal fatto deriva la perdita di un senso, *la perdita di un arto, *una mutilazione che renda l’arto inservibile, *la perdita dell’uso di un organo, *la perdita della capacità di procreare, *una permanente e grave difficoltà della favella, *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso, *l’aborto della persona offesa).

 

 

Art. 590 c.p.

LESIONI PERSONALI COLPOSE

Fattispecie:

Si distinguono dalla fattispecie di lesioni dolose per l’elemento psicologico.

La fattispecie in questione non richiede la coscienza e volontà del danno.

Procedibilità:

– A QUERELA

 DI UFFICIO ove il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o laddove abbia determinato una malattia professionale.

 

 

Art. 572 c.p.

“MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA”

Fattispecie:

Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura nel caso in cui vengano posti in essere ripetutamente nel tempo una pluralità di atti lesivi dell’integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo e possono essere, ad esempio percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni, umiliazioni, atti di disprezzo e offesa della dignità della persona umana.

Si tratta di un reato doloso e dunque è richiesta la consapevolezza e volontà dell’agente di infliggere alla vittima una serie di sofferenze mediante una pluralità di episodi di aggressione alla sfera morale e fisica.

 

 

Vittima:

Vittime del reato in esame possono essere:

  • persone appartenenti al nucleo familiare del reo, o comunque con lo stesso conviventi;
  • persone sottoposte all’autorità del reo;
  • persone affidate al reo per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.

 

 

Procedibilità:

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è procedibile DI UFFICIO.

Art. 609 bis c.p.

VIOLENZA SESSUALE”

Fattispecie:

Il reato consiste nell’aver costretto taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia ovvero mediante l’abuso di autorità.

La recente giurisprudenza definisce atto sessuale ogni atto comunque coinvolgente la corporeità sessuale della persona offesa e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente

 

 

Procedibilità:

A QUERELA (da sporgere entro sei mesi-irrevocabile) nel caso in cui vittima sia una persona maggiore degli anni 18;

A QUERELA (da sporgere entro sei mesi-irrevocabile) nel caso di atti sessuali condivisi (la vittima cioè è consenziente e non è costretta dal reo con violenza o minaccia) se compiuti da estranei nei confronti di un minore di 14 anni che abbia compiuto 10 anni.

 

DI UFFICIO:

a) se vittima della violenza è un minore degli anni diciotto;

b) se il fatto e commesso con abuso di autorità ovvero con abuso di condizioni di inferiorità psichica o fisica;

c) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni;

d) se il fatto è connesso con altro delitto per cui si procede di ufficio (per es. atti osceni, lesioni lievi allo scopo di violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, ecc);

e) se vittima del reato è un minore degli anni dieci;

f) se gli atti sono commessi in assenza di violenza o minaccia nei confronti di un minore di anni 16 che abbia compiuto i 10 anni da parte del genitore, ascendente o tutore;

g) se ricorre l’ipotesi della violenza di gruppo.

Art. 612 c.p.

MINACCIA

Fattispecie:

Il reato si configura con la minaccia ad altri di un male ingiusto.

 

Procedibilità:

Procedibilità:

 A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA

 DI UFFICIO: nelle ipotesi di minaccia aggravata (art. 339 c.p. – la norma definisce cosa si intende per minaccia aggravata: *se la violenza o la minaccia è commessa con armi, *da persona travisata, *da più persone riunite, *con scritto anonimo, *in modo simbolico, *valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte; *se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, *mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, *da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è aumentata. Si applica l’aumento della pena anche nell’ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone, salvo che il fatto non costituisca reato più grave).

 

Art 612 bis c.p.

ATTI PERSECUTORI”

Fattispecie:

Il reato può dirsi integrato allorquando si ripeta una condotta di minaccia o molestia che provochi taluno dei seguenti eventi tipizzati:

a) il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima;

b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona ad essa affettivamente legata;

c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Ai fini della configurabilità del reato occorre che la condotta pregiudizievole si ripeta con una cadenza frequente, anche quotidiana e si spalmi nel corso di un ampio arco temporale. Sono talvolta sufficienti anche due soli episodi ove siano denotati di una elevata carica offensiva.

 

Procedibilità:

– a QUERELA DELLA PERSONA OFFESA (da sporgere entro sei mesi – irrevocabile)

 DI UFFICIO nei seguenti casi: *se la vittima è un minore o un disabile, *se il fatto è connesso con altro delitto procedibile di ufficio, *se commesso da persona ammonita dal Questore per condotte persecutorie verso la stessa vittima.

ALTRI REATI PROSEGUIBILI DI UFFICIO

 Art 600 bis c.p. “Prostituzione minorile” (la fattispecie consiste nell’aver reclutato o indotto alla prostituzione una persona minore degli anni diciotto ovvero abbia favorito, sfruttato, gestito o controllato la prostituzione di persona minore o ne tragga comunque profitto);

– Art. 600 ter c.p. “Pornografia minorile” (il reato prevede l’utilizzo di minori per esibizioni o spettacoli pornografici o lo sfruttamento di minori per tali fini);

 Art. 605 c.p. “Sequestro di persona” (la fattispecie consiste nell’aver privato taluno della libertà personale per un tempo apprezzabile);

 Art. 609 quinquies c.p. “Corruzione di minorenne” (la fattispecie consiste nell’aver compiuto atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere);

 Art. 610 c.p. “Violenza privata” (la fattispecie consiste nell’aver costretto altri a fare, tollerare od omettere qualcosa attraverso l’uso di violenza o minaccia);

 Interruzione della gravidanza in violazione della Legge 194/78 – Delitti di aborto (aborto colposo, conseguente a lesione dolosa, aborto di donna non consenziente, aborto di minore o interdetta, aborto seguito da morte della donna…);

 Delitti contro la pietà verso i defunti (vilipendio di cadavere, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, occultamento di cadavere, uso illegittimo di cadavere).

QUANDO IL MEDICO HA L’OBBLIGO DI DENUNCIA: referto e rapporto

Chiunque, mentre sta esercitando una professione sanitaria (medico, infermiere, personale sanitario in genere), viene a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio, è obbligato a farne denuncia all’Autorità Giudiziaria entro 48 ore (art. 334 c.p.p.).

Gli obblighi imposti al medico e al personale sanitario dal codice penale sono essenzialmente due: referto e rapporto.

IL REFERTO

Definizione:

E’ l’atto con il quale l’esercente la professione sanitaria riferisce all’Autorità Giudiziaria di aver prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio.

(Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, prevalgono le norme sul segreto professionale – art. 622 c.p. e codice deontologico – nonché quelle sulla privacy).

Il referto deve contenere: generalità della persona assistita, il luogo in cui il medico ha prestato soccorso, notizie utili a stabilire le circostanze del fatto.

Chi ha l’obbligo di referto?

L’obbligo di referto riguarda il libero professionista (ad esempio: medico, psicologo, biologo, veterinario, ostetrica, infermiere..) ovvero il dipendente pubblico, ove presti la sua assistenza privatamente (ad esempio prestazione medica intramoenia).

 L’obbligo di referto tuttavia NON sussiste se:

– espone il paziente ad un procedimento penale

Ad es. il medico o psicologo libero professionista che nell’assistere il paziente viene a conoscenza che questi ha violentato un bambino: NON ha l’obbligo di referto (sebbene si tratti di un delitto perseguibile di ufficio) poiché lo esporrebbe al procedimento penale;

 – espone sé stesso ad un nocumento per sé o un proprio congiunto

Ad. es. il medico o psicologo libero professionista che nell’assistere il paziente viene a conoscenza che questi è stato vittima di violenza dovrebbe refertare, ma l’obbligo non sussiste se il paziente lo minacci di un qualsiasi nocumento.

A chi si trasmette il referto?

Al Pubblico Ministero o ad un Organo di Polizia Giudiziaria (Polizia, Carabinieri, ecc).

Che succede se il medico non rispetta l’obbligo di referto?

Nel caso in cui il medico, libero professionista, ometta o ritardi di riferire all’Autorità Giudiziaria ove a tanto sia obbligato (fuori dai casi innanzi indicati) sarà soggetto alle pene previste dall’Art. 365 c.p. denominato “omissione di referto”.

IL RAPPORTO

Definizione:

Il rapporto è l’atto con il quale il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o l’incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) denuncia all’autorità giudiziaria un reato perseguibile di ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o servizio.

Agli effetti della legge penale, l’art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale come colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa, con poteri autoritativi e certificativi (ad esempio: medici, infermieri, veterinari, biologi o psicologi ove siano pubblici dipendenti; appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco; impiegati della Pubblica Amministrazione; Dirigente scolastico e insegnanti; Magistrati, Notaio; Assistenti Sociali; Sindaco; ecc).

Quanto all’incaricato di pubblico servizio l’art. 358 c.p. fa riferimento a colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio (ad esempio: custode del cimitero; impiegato dell’ente pubblico che collabori con il pubblico ufficiale nello svolgimento della funzione a lui attribuita; addetto alla riscossione delle tasse automobilistiche; bidelli che collaborano negli istituti scolastici anche in materia di sicurezza; operatori delle motorizzazioni; in campo medico, i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale).

Chi ha l’obbligo di rapporto?

L’obbligo riguarda il medico ove rivesta la qualità di pubblico ufficiale o sia incaricato di un pubblico servizio.

Ad esempio:

– il medico di famiglia che assiste un paziente in regime di convenzione è un incaricato di pubblico servizio;

– il medico di famiglia del Servizio Sanitario Nazionale e il medico che presta la sua attività all’interno del Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) è pubblico ufficiale nel momento del rilascio di un certificato medico (Tribunale Trento 03/05/2016 n. 346 e Cassazione Penale n. 33018/05).

– il medico o lo psicologo ospedaliero che assiste il paziente nell’ambito della sua funzione pubblica è un pubblico ufficiale;

– il medico o lo psicologo che assiste un paziente in una struttura privata accreditata e in regime di convenzionamento è un incaricato di pubblico servizio.

Diversamente che per il referto, il rapporto è SEMPRE obbligatorio.

Ad esempio il medico che assista il paziente e viene a conoscenza che questi è vittima di violenza è tenuto a denunciare anche se minacciato.

A chi si trasmette il rapporto?

Al Pubblico Ministero o ad un Organo di Polizia Giudiziaria (Polizia, Carabinieri, ecc).

Che succede se il medico non rispetta l’obbligo di rapporto?

Nel caso in cui il medico, nella qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ometta o ritardi di denunciare all’Autorità Giudiziaria il reato di cui sia venuto a conoscenza (ove si tratti di reato perseguibile di ufficio) sarà soggetto alle pene previste dagli artt. 361 e 362 c.p. denominati “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” e “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio”.

A cura dell’Avv. Giovanna Paolisso